Quadro normativo di riferimento
Insieme degli atti
legislativi ed amministrativi che sovrintendono e
sostengono il "Programma per lo sviluppo della larga
banda nelle aree sottoutilizzate del Paese":
-
DPEF 2003-2006, il quale nel definire l’innovazione come uno dei principali fattori della crescita economica, sottolinea l’urgente necessità di superare i ritardi che l’Italia registra in tale ambito attraverso, fra gli altri, l’adozione di un Piano d’azione per la diffusione della Larga Banda;
-
DPEF 2004-2007, paragrafo V, lettera a), che ha impegnato il Governo a “sostenere lo sviluppo e l’ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese nel settore delle comunicazioni, in considerazione del loro ruolo essenziale per la competitività e l’innovazione del sistema produttivo e, in questo ambito, a promuovere la realizzazione delle infrastrutture per l’accesso alla banda larga”;
-
DPEF 2005-2008, il quale ha ribadito che “per quanto riguarda la politica industriale è urgente definire un programma di intervento per lo sviluppo di settori innovativi, come la banda larga”, e che “Il Governo intende migliorare la strategia volta a rendere più incisive le politiche per il Sud”, con particolare riguardo alla realizzazione di infrastrutture anche nel settore delle telecomunicazioni;
-
Memorandum per la diffusione della banda larga nel Mezzogiorno, sottoscritto il 12 marzo 2003 - tra il Ministero delle Comunicazioni, il Ministero dell’Economia e delle Finanze / Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie e Sviluppo Italia S.p.A.”, che impegna i Ministeri citati a promuovere la realizzazione del “Programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno”, parte integrante dello stesso Memorandum, mediante l’individuazione di specifiche risorse a valere, in particolare, sui fondi nazionali e comunitari destinati allo sviluppo delle aree sottoutilizzate;
-
Art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche -, il quale prevede che “Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possano fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate”;
-
Convenzione del 22 dicembre 2003 sottoscritta tra il Ministero delle Comunicazioni e Sviluppo Italia S.p.A., con la quale il Ministero ha affidato a quest’ultima l’attuazione del “Programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno” ed in cui, a tale scopo, Sviluppo Italia si impegna ad attuare gli interventi previsti nel Programma per il tramite di una società di scopo controllata, costituita con atto a rogito del notaio Giuliani di Roma in data 23.12.2003 - Rep. n. 38739 - e denominata Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. (“Infratel”);
-
Autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche - che legittima Infratel, a far data dal 22 dicembre 2004, alla costruzione ed all’offerta di infrastrutture di rete di telecomunicazioni agli operatori e provider di settore ed alla Pubblica Amministrazione;
-
Legge 14 maggio 2005, n. 80, la quale, all’art. 7, dispone che gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga, di cui al Programma approvato con delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83, possano essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate del Paese ed attuati dal Ministero delle Comunicazioni per il tramite della Società Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. (Infratel) del Gruppo Sviluppo Italia;
-
Accordo di Programma (e relativo disciplinare di rendicontazione) di regolamentazione delle attività di realizzazione del potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la larga banda in tutte le aree sottoutilizzate del Paese, stipulato tra il Ministero delle Comunicazioni ed Infratel in data;22 dicembre 2005, in aggiornamento ed integrazione della Convenzione del 22 dicembre 2003, più volte citata (vedasi art. 2, comma 6). L’Accordo di Programma integra ed adegua la Convenzione del 22 dicembre 2003, regolamentando in particolare i seguenti profili:
* il governo e la gestione delle infrastrutture realizzate ed integrate in esecuzione del Primo e del Secondo intervento attuativo;
gli interventi ulteriori e necessari da attuarsi in prosecuzione del Programma per la riduzione e, in prospettiva, per l’abbattimento del divario digitale presente nel Paese;
* le modalità d’intervento sui territori, da attuarsi direttamente; o anche per il tramite di società pubbliche controllate o collegate ovvero per il tramite di altre aggregazioni d’impresa appositamente costituite (società di scopo, consorzi, formule di project financing);
* la durata dell’accordo per l’esecuzione del Programma, fissata in 20 anni, in correlazione alla vita utile economica - tecnica delle infrastrutture realizzate ed integrate; -
Accordi con le Regioni, in derivazione del modello di cooperazione interistituzionale applicato estensivamente dalla Società, i quali hanno permesso di avviare Progetti Tecnici Territoriali per le aree oggetto d’intervento decisamente incisivi, in base a progettualità congiunta con le Regioni stesse, ed hanno integrato le disponibilità finanziarie complessive del Programma per 85 milioni di Euro, ulteriori rispetto alle dotazioni finanziarie rese disponibili dall’Amministrazione Centrale;
-
Documento strategico preliminare nazionale, nel quale si conferma l’importanza del Programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno quale strumento essenziale per lo sviluppo economico, la creazione di un ambiente tecnologico che consenta l’utilizzo delle tecnologie digitali ai massimi livelli di interattività, lo sviluppo dei mercati della convergenza tra informatica, telecomunicazioni, elettronica di consumo e media e l’accesso ai servizi on-line.